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Sospensione dei pagamenti

Sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui  e proroghe delle scadenze  dei prestiti
Secondo l’accordo sottoscritto dall’Associazione Bancaria (ABI) e le associazioni delle categorie delle imprese, le micro, piccole e le medie imprese danneggiate dalla emergenza Coronavirus possono chiedere alla banca:

  • la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate fino a un anno. La sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine (mutui), anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e alle operazioni di leasing, immobiliare o mobiliare. In questo ultimo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing.
  • l’allungamento del tempo di rimborso dei mutui fino al 100% della vita residua del mutuo. Per il credito a breve termine e agrario di conduzione il massimo allungamento è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni.

Secondo il Decreto legge n.18 del 17.3.2020 “Cura Italia” le micro, piccole e le medie imprese danneggiate dalla emergenza Coronavirus possono chiedere su apposito modulo alla banca di:

  • non revocare in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020 le aperture di credito a revoca ed i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del decreto in esame, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata;
  • prorogare fino al 30 settembre i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 ed i relativi contratti senza alcuna formalità ed alle medesime condizioni;
  • sospendere il pagamento delle rate di mutuo (composta da una quota capitale ed una quota interessi) o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020   fino al 30 settembre 2020 compreso unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per il cliente e per la banca. È facoltà delle imprese richiedere di sospendere il pagamento della rata solo per la quota capitale.

La sospensione dei pagamenti ed il prolungamento delle scadenze di cui ai predetti provvedimenti riguardano solo i prestiti classificati dalla banca in bonis  e sono esclusi quelli classificati come esposizioni deteriorate. La sospensione dei pagamenti dei presiti e le proroghe delle relative scadenze non costituiscono concessioni e quindi non sono classificabili come forborne. Sono considerate “forborne” le esposizioni creditizie per le quali siano state concesse modifiche delle condizioni contrattuali o un rifinanziamento totale o parziale, a causa delle difficoltà finanziarie del debitore, che potrebbero determinare una perdita per il finanziatore.

È possibile, secondo le disposizioni di legge, per i privati, per i lavoratori autonomi e per i professionisti, chiedere la sospensione del pagamento dell’intera rata dei mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale ovvero per la prima casa per nove mesi dall’8.4.2020 anche per i mutui in ammortamento da meno di un anno.

La richiesta dei sospensione dei pagamenti ed la proroga delle scadenze dei prestiti    deve essere trasmessa dai soggetti interessati  su apposito (Modulo P)

La documentazione, debitamente compilata e firmata, unitamente alla copia del codice fiscale e del documento in corso di validità del richiedente o in caso di PMI del legale rappresentante munito dei poteri per la richiesta di affidamenti; e l’ultimo bilancio depositato o ultima dichiarazione dei redditi presentata devono essere consegnata alla filiale di competenza o spedita  alla predetta filiale via e-mail.  .   Clicca QUI per la lista delle filiali