Garanzia del Fondo pari al 90% sui nuovi finanziamenti connessi all’emergenza Covid -19
I nuovi finanziamenti (si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia l’ammontare complessivo dei finanziamenti della banca nei confronti dell’ impresa finanziata risulta superiore all’ammontare delle esposizione detenute all’entra in vigore del decreto lege n.23 dell’8.4.2020 (Decreto Liquidità come convertito dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020 )al netto dei rimborsi effettuati per obblighi contrattuali o per iniziativa dell’impresa finanziata) concessi dalla banca alle imprese a seguito dei danni connessi all’emergenza Covid – 19 autocertificata dalle stesse imprese sono garantiti dal Fondo per il 90% purché gli stessi finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi (cosiddetto periodo di preammortamento) dalla loro erogazione ed abbiano una durata fino a 120 mesi (10 anni). L’importo del finanziamento non può superare il 25% con un massimo di euro 30.000,00:
- dell’ammontare dei ricavi dell’impresa come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata;
- dell’ammontare dei ricavi risultanti da altra idonea documentazione o da autocertificazione per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2019.
Al finanziamento concesso e coperto dalla predetta garanzia la banca applica un tasso pari rendimento dei titoli di stato (cosiddetto Rendistato) maggiorato dell’0,2 definito per il mese di in cui viene erogato il finanziamento e per la durata di sei anni.
La garanzia sui predetti finanziamenti è concessa automaticamente ed in modo gratuito dal Fondo, con verifica successiva della sussistenza dei requisiti e senza applicare il modello di valutazione. La banca eroga il finanziamento, previa istruttoria, senza attendere l’esito dell’istruttoria del Fondo di Garanzia.
La richiesta di garanzia sui nuovi finanziamenti di importo fino a 30 mila euro ai sensi della lett. m), primo comma del decreto legge n.23 dell’8.4.2020 ( Decreto Liquidità come convertito dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020) deve essere presentata dal legale rappresentante dall’impresa o dalla persona fisica alla Filiale della Banca dove l’impresa o la persona fisica ha i propri rapporti su apposito moduli da compilare dalla stessa impresa o dalla medesima persona fisica scaricabili dal sito internet della banca www.popves.it. In particolare, occorre compilare
- il Mod. A che riguarda la domanda del nuovo finanziamento indirizzata alla banca. Sul predetto modulo è riportata la forma tecnica del prestito (finanziamento rateale), la durata dello stesso (120 mesi) e la durata del preammortamento (24 mesi) nonché il relativo tasso di interesse applicato come disciplinato dallo stesso decreto legge;
Se sei una Impresa devi compilare il Modulo di richiesta (Clicca qui);
Se sei una Ditta individuale o un professionista devi compilare il Modulo di richiesta (Clicca qui)
- il Mod. 4 bis (clicca) che riguarda la richiesta di garanzia del predetto finanziamento da tramettere, tramite, la banca al Fondo Centrale di Garanzia.
- Compilare il Modulo Autorizzazione CRIF (Clicca qui)
- Compilare il Modulo Autorizzazione Privacy (Clicca qui)
la documentazione, debitamente compilata e firmata, unitamente alla copia del codice fiscale e del documento in corso di validità del richiedente o in caso di PMI del legale rappresentante munito dei poteri per la richiesta di affidamenti; e l’ultimo bilancio depositato o ultima dichiarazione dei redditi presentata devono essere consegnata alla filiale di competenza o spedita alla predetta filiale via e-mail. . Clicca QUI per la lista delle filiali