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Misure di sostegno per le imprese

Procedimento per l’attuazione delle Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19
Il presente procedimento disciplina le attività da svolgere dalle competenti unità organizzative per l’attuazione dei provvedimenti che vengono tempo per tempo emanati dal Governo per rispondere alla emergenza sanitaria da Covid-19.
Il procedimento è articolato in fasi, secondo quanto disciplinato nel regolamento del processo organizzativo di conformità approvato dal Consiglio di Amministrazione e diffuso alla struttura organizzativa.
I responsabili delle unità organizzative devono esaminare ed applicare correttamente il procedimento proponendo eventuali interventi per rendere maggiormente efficace lo stesso e per informare in maniera completa la clientela in merito ai finanziamenti che possono chiedere secondo i provvedimenti governativi vigenti e secondo le procedure operative rese disponibili o meno dai soggetti che devono garantire i predetti finanziamenti (SACE e Fondo di Garanzia delle Piccole Medie imprese).

  1. Esame dei provvedimenti per il sostegno economico alle imprese ed ai privati

1.1    Provvedimenti emanati dal Governo
Per fronteggiare l’emergenza sanitaria che ha colpito le imprese ed i soggetti esercenti arti e professioni il Governo ha emanato i seguenti provvedimenti:

  • decreto legge n. 18 del 17.3.2020 per consentire alle imprese di chiedere alle banche la sospensione o l’allungamento dei prestiti in essere con le stesse banche. Gli artt. 49, 55 e 46 del predetto decreto disciplinano le modalità ed i termini delle sospensioni dei pagamenti dei prestiti e dell’allungamento della vita residua dei prestiti. La sospensione e l’allungamento dei prestiti è garantito per il 33% dal Fondo Centrale di Garanzia delle PMI;
  • decreto legge n.23 dell’8 aprile 2020 per fornire alle imprese ed agli artigiani ed ai professionisti nuova liquidità attraverso la concessione di appositi finanziamenti disciplinati dalle singole lettere dell’art. 13 del predetto decreto e garantiti dallo Stato tramite la Sace Spa (grandi imprese) ed il Fondo Centrale di Garanzia PMI (piccole medie imprese, artigiani, autonomi e professionisti).
 1.2    Provvedimenti emanati dalla Banca d’Italia

La Banca d’Italia ha, con apposita nota, raccomandato alle banche di tutelare la clientela affinché la stessa possa usufruire in maniera semplice e tempestiva degli interventi del Governo a favore della stessa e, nello stesso tempo, di assumere le iniziative necessarie per prevenire il crimine finanziario.
In particolare, la Banca d’Italia con nota del 6.4.2020 ha fornito le prime indicazioni con riferimento all’emergenza epidemiologica da Covid – 19. In sintesi, con la predetta nota la Banca d’Italia, dopo aver ribadito che i servizi bancari e finanziari rientrano fra quelli di pubblica utilità, sottolinea che la clientela deve essere tutelata applicando con la massima trasparenza le condizioni previste sulle singole operazioni e/o sui rapporti in un’ottica di tutela della sicurezza della stessa attraverso la riduzione, per quanto possibile, delle “interazioni fisiche”.  Pertanto, gli intermediari devono:

  • temporaneamente astenersi dall’inviare alla clientela a mezzo posta le comunicazioni che non hanno carattere obbligatorio;
  • adottare iniziative per inviare con strumenti telematici le comunicazioni periodiche previste dalle disposizioni in materia di trasparenza in modo da evitare il ricorso ai servizi postali. In particolare gli intermediari devono ricorrere ad iniziative di contatto con la clientela mediante tecniche di comunicazione a distanza per accedere da remoto ai servizi bancari ed alla relativa documentazione in un’ottica di correttezza professionale;
  • nel caso in cui le predette iniziative non risultino praticabili, gli stessi intermediari devono valutare  la possibilità di differire  sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica l’invio delle comunicazioni periodiche alla clientela  che per contratto devono aver luogo con modalità non telematiche.   Il differimento in parola deve essere documentato in modo da consentire alla Banca d’Italia in sede di accertamenti ispettivi di svolgere le competenti verifiche al fine di esimere gli intermediari da ogni responsabilità stante l’oggettivo impedimento di tramettere le comunicazioni in parola in un contesto di grave crisi a livello nazionale;
  • tener conto delle esigenze della clientela nel particolare contesto e, quindi, di non procedere a modifiche unilaterali dei contratti in essere con la clientela;
  • pubblicizzare tramite il proprio sito WEB le misure e le iniziative adottate con riferimento agli aspetti descritti nei precedenti punti in materia di trasparenza e correttezza dei rapporti con la clientela;

 

1.2.1   Raccomandazioni della Banca d’Italia per la tutela della clientela  
Alla clientela deve essere garantita l’operatività delle filiali della banca quando esistono per la stessa banca difficoltà di fornire da remoto i servizi alla stessa clientela o quando la clientela deve spostarsi da un comune all’altro a seguito della sospensione dell’operatività da parte di qualche filiale della banca. In particolare, con riferimento:

  • alle informazioni da fornire alla clientela, la banca deve dare le delucidazioni sugli strumenti varati dal governo, indicando gli strumenti che non sono ancora disponibili per effetto dei procedimenti previsti dalla legge ancora in fase di adozione;
  • alle modalità di attivazione delle misure governative, la banca deve predisporre apposite procedure ovvero deve disciplinare le attività da svolgere per ogni misura governativa che può essere richiesta dalla clientela ed assegnare tali attività alle unità competenti istituite nel proprio organigramma;
  • all’eventuale addebito di rate in scadenza di prestiti e mutui per i quali sia stata presentata domanda di moratoria, la banca deve riaccreditare le rate sterilizzando ogni effetto economico a carico della clientela.

Inoltre, la banca deve approntare o potenziare i sistemi di assistenza da remoto (telefonica o via Web) per rispondere tempestivamente ai quesiti della clientela e, per tale via, porre la clientela nelle condizioni di assumere scelte consapevoli e coerenti con le proprie esigenze. In particolare per quanto riguarda l’assistenza via Web la banca deve:

  1. senza indugio, predisporre all’interno del proprio sito una sezione dedicata alle misure assunte dal Governo consultabile in maniera semplice ed accessibile dalla home page. La descrizione delle misure del governo deve essere chiara ed intelligibile anche alla clientela non esperta;
  2. nell’ambito della citata sezione, predisporre un’area con le risposte alle domande più frequenti (cosiddette FAQ) formulate sia alla stessa banca che ad altri istituzioni quali il MEF;
  3. distinguere la richiamata sezione in sottosezioni per categoria di clientela e per tipologia di strumento di supporto finanziario che potrebbe essere richiesto;
  4. per ciascuna sottosezione elencare la documentazione necessaria per la presentazione da parte della clientela delle richieste (moduli; fac-simile di autodichiarazioni, ecc.) e la pertinente documentazione di trasparenza. I moduli devono essere scaricabili e dovranno:
a. essere conformi con quelli elaborati dalle Autorità. In ogni caso i predetti moduli devono specificare in maniera chiara e semplice le informazioni da fornire dal cliente e la documentazione che deve essere allegata a supporto della richiesta. Le informazioni e la documentazione devono essere contenute nei limiti di quanto strettamente necessario per l’accesso alla misura alla quale il cliente è interessato;
b.poter essere sottoposti alla banca caricandoli sul relativo sito Web oppure trasmessi tramite canali alternativi (canale telefonico, canale fisico);
5. per dare adeguata informativa alla clientela nel caso di attivazione di servizi di assistenza telefonica alla stessa clientela per contenere l’invio della corrispondenza in forma non telematica. Il servizio di assistenza telefonica deve essere organizzato in maniera da consentire un accesso efficace e rapido da parte della clientela e garantire il costante funzionamento dei contatti telefonici attivati, prevedendo nell’eventuale accodamento delle richieste, le modalità di ricontatto del cliente.

Da ultimo, con la predetta nota, la Banca d’Italia raccomanda le banche e gli intermediari di ampliare quanto più possibile l’applicazione dei provvedimenti emanati dal Governo alla clientela su base volontaria anche a favore di categorie di soggetti che potrebbero versare in situazioni di difficoltà e/o in relazione a tipologie di rapporti contrattuali non comprese nei predetti provvedimenti.

1.2.2   Raccomandazione della Banca in materia di antiriciclaggio e prevenzione del crimine finanziario
La banca con riferimento alla concessione di prestiti alla clientela previsti dai provvedimenti governativi deve continuare a sottoporre la clientela a tutti gli obblighi previsti dalla disciplina in materia di antiriciclaggio. La profondità e l’intensità dei controlli da condurre a fini di adeguata verifica andranno comunque opportunamente calibrate. In particolare, la banca nell’adeguata verifica deve tener conto della destinazione dei finanziamenti concessi alle imprese garantite dallo Stato. In particolare, tali finanziamenti devono essere utilizzati dalle imprese per far fronte ai costi di funzionamento delle imprese stesse o a realizzare verificabili piani di ristrutturazione industriale e produttiva.

 1.2.3   Segnalazioni alla Centrale dei rischi
Tra le misure previste del decreto legge n. 18 del 17.3.2020 il comma 2 dell’art. 56 prevede alla:

  •  lett. a) “per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020”;
  • lett. b) “per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni”;
  • lett. c) “per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale”.

Gli intermediari dovranno tenere conto di queste previsioni ai fini delle segnalazioni alla Centrale dei rischi. In particolare, si precisa che nel caso di imprese beneficiarie della previsione di cui all’art. 56, co. 2, lett. a) e b) del citato decreto, nella segnalazione della relativa posizione debitoria si dovrà tener conto dell’impossibilità di revocare in tutto o in parte i finanziamenti in discorso o della proroga del contratto; gli intermediari pertanto non dovranno ridurre l’importo dell’accordato segnalato alla Centrale dei rischi.
Nel caso di imprese beneficiarie della sospensione ex art. 56, co. 2, lett. c) del citato decreto, nella segnalazione della relativa posizione debitoria si dovrà tener conto della temporanea inesigibilità dei crediti in discorso, sia in quota capitale che in sorte interessi (ove prevista). Coerentemente, per l’intero periodo di efficacia della sospensione, dovrà essere interrotto il computo dei giorni di persistenza degli eventuali inadempimenti già in essere ai fini della valorizzazione della variabile “stato del rapporto”. Analoghi criteri segnaletici dovranno essere seguiti in relazione ad altre disposizioni del suddetto decreto, ad altre previsioni di legge, ad accordi o protocolli d’intesa che prevedano 1 “Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19”, 2 l’impossibilità di revocare finanziamenti o il beneficio della sospensione dei pagamenti relativi a finanziamenti oggetto di segnalazione alla Centrale dei rischi.
In ogni caso, con riferimento alle disposizioni normative suindicate, il soggetto finanziato non potrà essere classificato a sofferenza dal momento in cui il beneficio è stato accordato.

 1.2.4   Unità di Informazione finanziaria (UIF) della Banca d’Italia
L’Unità di Informazione Finanziaria ha comunicato alle banche i criteri da seguire per la prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l’emergenza da Covid – 19. In particolare la comunicazione sottolinea che:

  1. l’attuale situazione di emergenza sanitaria espone il sistema economico-finanziario a rilevanti rischi di comportamenti illeciti: sussiste il pericolo di truffe, di fenomeni corruttivi e di possibili manovre speculative anche a carattere internazionale; l’indebolimento economico di famiglie e imprese accresce i rischi di usura e può facilitare l’acquisizione diretta o indiretta delle aziende da parte delle organizzazioni criminali;
  2. gli interventi pubblici a sostegno della liquidità possono determinare tentativi di sviamento e appropriazione, anche mediante condotte collusive; il mutamento improvviso delle coordinate di relazione sociale aumenta l’esposizione di larghe fasce della popolazione al rischio di azioni illegali realizzate anche on line;
  3. nel descritto contesto è necessario operare in maniera coesa perché gli interventi pubblici raggiungano gli obiettivi prefissati, sostenendo effettivamente persone e imprese in difficoltà, prevenendo possibili effetti distorsivi e preservando l’integrità dell’economia legale;
  4. l’apparato di prevenzione del riciclaggio può rappresentare uno strumento efficace perché, grazie alla sua capacità di coinvolgere l’intera struttura economica del Paese, è in grado di intervenire tempestivamente sulle operazioni in corso e non solo ad ausilio della fase di repressione dei reati;
  5. agli intermediari, ai professionisti, agli altri operatori qualificati e alle Pubbliche amministrazioni, che sono parte attiva del sistema di prevenzione, è richiesto oggi un impegno particolare per calibrare i propri presidi antiriciclaggio nella maniera più efficace; occorre supportare adeguatamente il dispiegarsi dell’intervento di sostegno, ma anche intercettare e comunicare tempestivamente all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, ai sensi degli artt. 10 e 35 del d.lgs. 231/2007, tutte le situazioni sospette per consentire l’attivazione dei meccanismi di approfondimento e indagine.

Con la predetta comunicazione l’UIF indica gli aspetti che la banca deve considerare per individuare e valutare le operazioni quali sospette di riciclaggio e comunicare tempestivamente le stesse alla predetta Autorità finanziaria. Gli aspetti da considerare vengono di seguito richiamati. In particolare:

  1. nell’ambito della gestione dell’emergenza sanitaria la banca deve considerare che sono possibili truffe nei settori delle forniture e dei servizi più direttamente collegati al contrasto del COVID-19 quali:
  1. l’offerta e la commercializzazione di prodotti (dispositivi di protezione individuale, igienizzanti, apparecchi elettromedicali in realtà non esistenti, contraffatti o di qualità inferiore agli standard richiesti) specialmente da parte di operatori che non risultano avere precedente esperienza nel settore o in altri analoghi;
  2. le manovre speculative su detti prodotti che potrebbero rivelarsi penalmente rilevanti;
  3. le proposte di sottoscrizione/vendita di titoli di aziende impegnate nella ricerca scientifica o nella produzione di device elettromedicali;
  4. i meccanismi fraudolenti connessi con la raccolta di fondi, anche on line mediante piattaforme di crowdfunding, a favore di fittizie organizzazioni non profit; tali iniziative, apparentemente destinate alle aree colpite dall’emergenza ovvero alle attività di ricerca per il superamento della pandemia, potrebbero invece rispondere a intenti distrattivi. Occorre quindi monitorare i rapporti sui quali confluiscono dette raccolte di fondi, in relazione al profilo del cliente accertato in sede di adeguata verifica e all’utilizzo dei fondi stessi;
  5. le pratiche corruttive specie negli affidamenti per l’approvvigionamento delle forniture e dei servizi necessari all’attività di assistenza e ricerca. Al fine di mitigare questo rischio sono particolarmente importanti gli approfondimenti rafforzati richiesti nel caso di coinvolgimento di persone politicamente esposte (PEP), come anche le valutazioni connesse con la ricezione di fondi pubblici, specie se di importo rilevante e non coerente con l’attività svolta dal cliente.  Ai fini di prevenzione delle predette pratiche illecite è utile valutare tutti gli elementi a disposizione e, in particolare, la sussistenza di eventuali motivi di incompatibilità o incoerenza tra operatività osservata e profilo dei soggetti coinvolti ovvero di carenze nella documentazione o nelle informazioni fornite dal cliente;

 

  1. dal prolungato periodo di lockdown scaturiscono per le imprese situazioni di difficoltà finanziaria rispetto alle quali è elevato il rischio di infiltrazione criminale da parte di organizzazioni che possono trovare nuove occasioni per svolgere attività usurarie e per rilevare o infiltrare imprese in crisi con finalità di riciclaggio attraverso: a) il radicamento sul territorio; b) il reclutamento di affiliati presso le fasce più deboli della popolazione; c) l’ampia disponibilità di capitali illeciti.
Nella valutazione delle operazioni assumono centralità le informazioni sugli assetti proprietari e sulle operazioni aziendali e societarie (rilevano, ad esempio, gli anomali trasferimenti di partecipazioni, le garanzie rilasciate o ricevute, lo smobilizzo di beni aziendali a condizioni non di mercato), sull’origine dei fondi e sulle effettive finalità economico-finanziarie sottostanti alle transazioni.
I professionisti, devono valutare l’operatività delle imprese clienti che si trovano in condizione di difficoltà finanziaria, al fine di intercettare ipotesi di abusi delle possibilità offerte dalle disposizioni dirette ad agevolarne la continuità operativa.
L’intervento pubblico mira ad allocare nuove risorse finanziarie dove il bisogno è effettivo; il corretto adempimento degli obblighi di prevenzione – anche in materia di adeguata verifica – e la valutazione di tutti gli elementi informativi disponibili sui richiedenti i finanziamenti potrà arginare il rischio che si verifichino abusi penalmente rilevanti tanto nella fase di accesso al credito garantito dalle diverse forme di intervento pubblico quanto in quella di utilizzo delle risorse disponibili. In particolare:
  • nella prima fase potrebbero emergere sospetti di condotte fraudolente tese a ottenere il finanziamento con garanzia pubblica in mancanza o in violazione dei  presupposti stabiliti dalla normativa, mediante l’alterazione o la falsificazione della documentazione necessaria ovvero in violazione delle norme che ne disciplinano l’erogazione; in tale ambito possono venire in rilievo ipotesi di mendacio bancario e reati di falso nonché fenomeni di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di indebite percezioni a danno dello Stato;
  • nella fase di utilizzo delle sovvenzioni occorre prestare attenzione alla destinazione dei flussi finanziari, specie se accompagnati da un vincolo di scopo, poiché potrebbero rintracciarsi sospetti di malversazioni a danno dello Stato e attività distrattive collegate anche a reati societari e fallimentari. In tale ambito, vanno valorizzate le procedure per il controllo dei flussi finanziari verso Paesi che presentano elevati rischi di riciclaggio;
  1. Dal monitoraggio delle attività a distanza assumono rilievo gli strumenti di pagamento elettronici, il cui impiego – senz’altro positivo per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari – è destinato ad aumentare ulteriormente nei prossimi mesi, in conseguenza delle misure di distanziamento sociale, che hanno determinato il passaggio di molte attività di compravendita dal canale tradizionale a quello telematico. Nell’attuale situazione emergenziale aumenta il rischio che tali strumenti possano essere impiegati per le truffe on line, mediante il sistema della compravendita di beni inesistenti o contraffatti, ovvero a prezzi sproporzionati. Il ricorso a detti strumenti può divenire più frequente anche in altri contesti illegali, ad esempio nello spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti. Vanno perciò attentamente monitorate le transazioni on line, anche quelle istantanee o richieste con urgenza, attraverso le procedure di selezione automatica delle operazioni anomale di cui i soggetti obbligati si avvalgono per finalità di prevenzione, tenuto conto della tipologia di clienti e della loro attività.
Il maggior utilizzo di servizi on line accresce, inoltre, l’esposizione al rischio di reati informatici in danno di singoli utenti ovvero di imprese o enti. Si fa riferimento ai fenomeni di phishing, di cd. Business email compromise CEO frauds ovvero agli attacchi ransomware anche collegati a richieste di riscatto in valuta virtuale. Al riguardo, assumono centralità le informazioni inerenti all’origine e alla destinazione dei fondi; eventuali anomalie relative alla modalità di costituzione della provvista e al successivo utilizzo della stessa potrebbero indurre il sospetto di attività illegali.
Ugualmente importante è il controllo dei flussi finanziari connessi con il gioco on line, i quali sono destinati ad aumentare in coincidenza della temporanea sospensione dell’attività di gioco su rete fisica.
In conclusione la banca quale destinataria degli obblighi di comunicazione o segnalazione alla UIF ai sensi degli artt. 10 e 35 del d.lgs. 231/2007 deve pertanto valutare con la massima attenzione anche ulteriori comportamenti e caratteristiche delle operatività sintomatiche di rischi di infiltrazione criminale connessi con l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
La banca in particolare deve svolgere un’analisi in concreto e una valutazione complessiva dell’operatività rilevata con l’utilizzo di tutte le informazioni disponibili per la tempestiva individuazione dei sospetti. In presenza di attività che interessino più soggetti obbligati, è importante assicurare la condivisione delle informazioni, in linea con le previsioni dell’articolo 39 del d.lgs. 231/2007.
Eventuali operazioni sospette devono essere portate all’attenzione dell’UIF con la massima tempestività, al fine di consentire l’attivazione della collaborazione interna e internazionale e anche dell’eventuale esercizio del potere di sospensione previsto dall’articolo 6, comma 4, lett. c), del d.lgs. 231/2007.
Per agevolare una pronta individuazione dei contesti attinenti alle casistiche oggetto della presente comunicazione è opportuno che nei campi descrittivi della segnalazione/comunicazione sia espressamente richiamata la connessione con l’emergenza COVID-19.

 1.2.5   Incontri della Banca d’Italia con le Associazioni dei consumatori
Nei giorni 14, 15 e 16 aprile la Banca d’Italia e le Associazioni dei consumatori hanno partecipato a una serie di incontri bilaterali per raccogliere le segnalazioni dei cittadini che, in alcuni casi, hanno manifestato difficoltà nel ricevere i sostegni previsti dai decreti Liquidità e Cura Italia, e condividere possibili ambiti di miglioramento nelle relazioni tra le banche e i loro clienti. I temi affrontati nel corso degli incontri, tenutisi in un clima partecipato e costruttivo, hanno riguardato:

  • i problemi di interazione che finora si sono verificati tra clienti e operatori bancari al fine di semplificare e migliorare le procedure di accesso alle misure di sostegno;
  • le possibili iniziative di comunicazione per meglio rispondere alle richieste di informazione e chiarimento;
  • le eventuali ulteriori situazioni meritevoli di sostegno segnalate dalla clientela.

Vi è stata convergenza sugli aspetti di attenzione emersi, in parte già affrontati dalla Banca d’Italia con la raccomandazione dello scorso 10 aprile indirizzata agli intermediari.
La Banca d’Italia ha confermato il suo impegno a monitorare l’allineamento degli istituti bancari a queste indicazioni nonché a mantenersi parte attiva nel fronteggiare le problematiche segnalate, promuovendo eventuali interventi normativi anche nell’ambito della task force cui partecipa.
Nell’auspicare la prosecuzione di un dialogo continuo con le associazioni, indispensabili alleati nell’intercettare le difficoltà dei cittadini nell’interazione con gli intermediari e nell’offrire supporto ai clienti, si è concordato di organizzare nuovi confronti bilaterali nelle prossime settimane per seguire l’evoluzione della situazione.