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Antiriciclaggio

 

POLICY IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E ANTITERRORISMO DELLA BANCA POPOLARE VESUVIANA

Il riciclaggio di denaro proveniente da azioni illegali rappresenta uno dei più gravi fenomeni criminali nel mercato finanziario ed è un settore di specifico interesse per la criminalità organizzata. Il reinvestimento dei proventi illeciti in attività legali e la presenza di operatori e di organismi economici collusi con la criminalità alterano profondamente i meccanismi di mercato, inficiano l’efficienza e la correttezza dell’attività finanziaria e indeboliscono lo stesso sistema economico. La globalizzazione dell’attività finanziaria e il rapido sviluppo delle tecnologie dell’informazione aprono nuove opportunità operative e possibilità di crescita dell’economia, ma aumentano nel contempo i rischi connessi con il riciclaggio di capitali illeciti. Per tali ragioni, ai consueti strumenti repressivi, comuni all’azione di contrasto di ogni altra attività criminosa, si è affiancato un sistema di strumenti a carattere preventivo, prevalentemente collocati a presidio del settore finanziario. La medesima tipologia di strumenti è stata recentemente estesa anche sul versante del contrasto del finanziamento del terrorismo, che, sebbene in modo speculare rispetto a quanto avviene per il riciclaggio, si caratterizza per un collegamento con il sistema finanziario.La solidità, l’integrità e la stabilità degli enti creditizi e finanziari, nonché la fiducia nel  sistema finanziario nel suo complesso potrebbero essere gravemente compromesse dalle attività poste in essere dai criminali per mascherare l’origine dei proventi di attività criminose. Alla complessità e pericolosità di questi fenomeni, Banca Popolare Vesuviana risponde in modo responsabile, dedicando la massima attenzione alle azioni e agli strumenti di contrasto, nella consapevolezza che la ricerca della redditività e dell’efficienza debba essere coniugata con il presidio continuo ed efficace dell’integrità della struttura aziendale. La Banca Popolare Vesuviana riserva assoluto impegno alle politiche volte a prevenire il coinvolgimento dell’istituto in fenomeni di riciclaggio del c.d. “denaro sporco” e di finanziamento del terrorismo internazionale che possano danneggiare la reputazione e la stabilità dell’Istituto. La Banca svolge le proprie attività, attenendosi alle disposizioni normative nazionali e comunitarie, in conformità con gli standard etici. Gli oneri connessi con il rispetto della normativa antiriciclaggio e antiterrorismo, derivanti dall’adozione di adeguati presidi organizzativi, costituiscono per la Banca elementi importanti per l’esercizio dell’impresa e sono valutati alla stregua di investimenti in grado di creare valore in termini di stabilità e di reputazione.Per tali ragioni la Banca si è dotata di apposite disposizioni interne, procedure, programmi di formazione, attività di monitoraggio e controlli volti a garantire il rispetto della normativa vigente da parte del personale della banca, degli amministratori, dei sindaci, dei collaboratori e dei consulenti. ———————————————————————————————–

Decreto Legislativo 21 Novembre 2007 n. 231 – Antiriciclaggio
Aggiornamento art.49 da Decreto Legge 06 dicembre 2011 n. 201


Al fine di consentire un’adeguata informativa sulla normativa antiriciclaggio, la Banca Popolare Vesuviana richiama all’attenzione della clientela le norme, risultanti dal combinato disposto dei suindicati provvedimenti, relative all’emissione e alla gestione degli ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI e al TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE E DI TITOLI AL PORTATORE.

Aggiornamento legge di stabilità 1° gennaio 2016

Con l’innalzamento, della soglia relativa all’uso del contante, operato con la Legge di Stabilità 2016 [1], dal 1° gennaio 2016 gli scambi di denaro tra soggetti diversi potranno avvenire fino a 2.999,99 euro in cash e, per importi superiori, solo con strumenti tracciabili come assegno non trasferibile, bonifico bancario, carta di credito o di debito.
In particolare, la nuova norma vieta il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali o di titoli al portatore, indipendentemente dalla causa, quando l’importo del trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3mila euro.
 
Rimane fermo il limite dei 1.000 euro:
 
– per i servizi di rimessa di denaro con l’estero (c.d. “money transfer”);
 
– per gli emolumenti erogati dalle pubbliche amministrazioni. Pertanto le pensioni, gli stipendi, gli onorari o qualsiasi altro corrispettivo di importo pari o superiore a 1.000 euro, versati da una P.A., continueranno a dover essere pagate con strumenti di pagamento tracciabili;
 
– per gli assegni bancari e postali emessi senza la clausola “non trasferibile”. Pertanto, come in passato, gli assegni emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
 
– per il saldo dei libretti di deposito al portatore: anche in questo caso, l’importo non può superare il precedente limite.

Assegni bancari

La riforma non ha modificato la disciplina della trasferibilità degli assegni. In pratica:
 
1- Se l’assegno è di importo pari o superiore a mille euro:
deve contenere la “clausola di non trasferibilità” (non deve, cioè, essere trasferibile con la firma sul retro, la cosiddetta “girata”).
L’assegno dovrà inoltre indicare il nome e cognome del beneficiario;
 
2- Se l’assegno è di importo inferiore a mille euro (ossia da 999,99 euro in giù):
può essere trasferibile e, come tale, non deve necessariamente contenere la clausola “non trasferibile”.

I moduli di assegni bancari e circolari sono già muniti della clausola “non trasfe­ribile” prestampata.

Al cliente tuttavia viene lasciata la possibilità di richiedere per iscritto il rilascio di moduli di assegni bancari e postali – ovvero di assegni circolari, vaglia postali e cambiari – in forma libera (senza la clausola “ non trasferibile “ prestampata) con una imposta di bollo di 1,50 euro (per ciascun assegno).

Gli assegni emessi all’ordine del traente (me medesimo) non possono essere girati e devono essere incassati dallo stesso presso un Istituto di credito.

Titoli e libretti al portatore

Per quanto riguarda, invece, i titoli al portatore e i libretti di deposito al portatore, questi possono essere liberamente trasferiti, tra soggetti diversi, a condizione che il loro importo sia inferiore a 3.000 euro.
 
Tuttavia resta fermo il divieto, per i libretti di deposito bancari o postali al portatore, di contenere un saldo pari o superiore a euro mille. Tuttavia è possibile detenere più libretti, ciascuno dei quali abbia un saldo fino a mille euro: in tal caso, è possibile trasferire liberamente una pluralità di libretti se l’importo complessivo non supera 2.999,99 euro.
 
Quindi è consentito il trasferimento di due o più libretti di deposito al portatore, a condizione che l’importo complessivo non superi il nuovo limite di 2.999,99. In ogni caso il saldo di ciascun libretto non deve comunque superare la soglia di 999,99 euro. Ad esempio dovrebbe essere possibile il trasferimento di tre libretti di deposito in favore di una persona il cui saldo (per ciascun libretto) ammonta a 900 euro. In questo caso risulta osservato sia il limite complessivo dell’importo trasferibile, sia il limite del saldo di ciascun libretto.
 

Trasferimento contante

E’ vietato il trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro.

Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di Istituti di Credito.

Si invita pertanto la clientela a voler prendere buona nota di tali disposizioni normative al fine di e­vitare, in caso di violazione delle stesse, la conseguente applicazione delle relative sanzioni ammi­nistrative pecuniarie le quali sono state inasprite dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 anche con la pre­visione di una sanzione minima di 3.000 euro in assenza di oblazione o di oblazione non esercita­ta.

Per le violazioni che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 1.000 euro la san­zione è pari al saldo del libretto stesso.

Non costituisce infrazione la violazione delle disposizioni previste dall’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, commessa nel periodo dal 6 dicem­bre 2011 al 31 gennaio 2012 e riferita alle limitazioni di importo introdotte dal comma 1 dell’art. 12 del citato D.L. n. 201/2011.

Il personale della Banca è a disposizione per eventuali delucidazioni in merito.